IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  e,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 2; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/1673  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante  il
diritto penale; 
  Visto il codice penale, approvato  con  regio  decreto  19  ottobre
1930, n. 1398; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  9,  quarto  comma,  dopo  la  parola  «321»,  e'
inserito  il  segno  di  interpunzione:  «,»  ed  e'   soppressa   la
congiunzione: «e» e  dopo  la  parola  «346-bis»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «, 648 e 648-ter.1»; 
    b) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa  la
fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle  seguenti:
«648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»; 
    c) all'articolo 648: 
      1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: 
        «La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni  e  della
multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da contravvenzione punita  con  l'arresto  superiore  nel
massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 
        La pena e' aumentata se il fatto e'  commesso  nell'esercizio
di un'attivita' professionale.»; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e'
di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione  sino  a
sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di  denaro  o  cose
provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre  anni  e
della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti  da
contravvenzione.»; 
      3) al terzo comma, la parola  «delitto»,  ovunque  ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «reato»; 
    d) all'articolo 648-bis: 
      1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 
      2) dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:  «La  pena  e'
della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500  quando  il  fatto  riguarda  denaro  o  cose  provenienti  da
contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un  anno
o nel minimo a sei mesi.»; 
    e) all'articolo 648-ter: 
      1) dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: 
        «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della  multa
da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda  denaro  o  cose
provenienti da contravvenzione punita  con  l'arresto  superiore  nel
massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 
      2) al terzo comma, la  parola  «secondo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarto»; 
    f) all'articolo 648-ter.1: 
      1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 
      2) dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:  «La  pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500  a
euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro  o  cose  provenienti  da
contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un  anno
o nel minimo a sei mesi.»; 
      3) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  «La  pena  e'
diminuita se il denaro, i beni o  le  altre  utilita'  provengono  da
delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione  inferiore
nel massimo a cinque anni.»; 
      4) al terzo comma, le parole «7  del  decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «416-bis.1». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 22
          aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo  per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione  europea -   Legge   di   delegazione   europea
          2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          2021, n. 97, cosi' recita: 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata
          legge n. 234 del 2012. Qualora la  dotazione  del  predetto
          fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai
          quali derivino nuovi o maggiori  oneri  sono  emanati  solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.» 
                «Allegato A - (art. 1, comma 1) 
                1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  9  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
          di recepimento: 1° aprile 2018); 
                2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2018,  sulla  lotta   al
          riciclaggio  mediante  il  diritto   penale   (termine   di
          recepimento: 3 dicembre 2020); 
                3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato (termine di recepimento:  19  settembre
          2020); 
                4) direttiva (UE)  2018/1910  del  Consiglio,  del  4
          dicembre 2018, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto concerne l'armonizzazione e  la  semplificazione  di
          determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
          di imposizione degli scambi tra Stati  membri  (termine  di
          recepimento: 31 dicembre 2019); 
                5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          21 dicembre 2020); 
                6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  (rifusione)
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          30 giugno 2021); 
                7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  conferisce  alle
          autorita' garanti  della  concorrenza  degli  Stati  membri
          poteri di applicazione piu'  efficace  e  che  assicura  il
          corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 
                8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,   del   19   marzo    2019,    concernente
          l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale  e
          intesa  ad  agevolare  lo   scambio   transfrontaliero   di
          informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi  stradali
          nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 
                9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare (termine di  recepimento:  1°  maggio
          2021); 
                10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17  aprile  2019,  relativa  alla  lotta
          contro le frodi e le falsificazioni di mezzi  di  pagamento
          diversi dai contanti e che sostituisce la decisione  quadro
          2001/413/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  31
          maggio 2021); 
                11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e
          di servizi digitali  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati
          aspetti dei contratti di vendita di beni, che  modifica  il
          regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
          abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
          SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 
                13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  stabilisce  norme
          relative all'esercizio del diritto d'autore e  dei  diritti
          connessi applicabili a  talune  trasmissioni  online  degli
          organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
          programmi  televisivi  e  radiofonici  e  che  modifica  la
          direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 
                15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva  2013/36/UE  per  quanto  riguarda   le   entita'
          esentate, le societa'  di  partecipazione  finanziaria,  le
          societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,    la
          remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le
          misure di conservazione del capitale  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  20  maggio  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda  la  capacita'  di
          assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli  enti
          creditizi e delle imprese di investimento  e  la  direttiva
          98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 
                17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  sui  requisiti  di
          accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 
                18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti
          portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti  delle
          navi, che modifica la  direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la
          direttiva 2000/59/CE (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 
                19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  modifica   la
          decisione quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto
          riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di  paesi
          terzi e il sistema europeo di  informazione  sui  casellari
          giudiziali  (ECRIS),  e  che   sostituisce   la   decisione
          2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28
          giugno 2022); 
                20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   sulla   riduzione
          dell'incidenza  di   determinati   prodotti   di   plastica
          sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
          recepimento: 3 luglio 2021); 
                21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica  e   che
          modifica  la  direttiva   2012/27/UE   (rifusione)   (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termini  di  recepimento:  25
          ottobre 2020 per l'art. 70, punto 4), e  31  dicembre  2020
          per il resto della direttiva); 
                22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno  2019,  relativa  all'apertura
          dei dati e  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
          pubblico (rifusione) (termine  di  recepimento:  17  luglio
          2021); 
                24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva (UE)  2017/1132  per  quanto  concerne  l'uso  di
          strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  1°
          agosto 2021); 
                25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili   nell'Unione   europea
          (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 
                26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  reca  disposizioni
          per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di  altro
          tipo  a  fini  di  prevenzione,  accertamento,  indagine  o
          perseguimento  di  determinati  reati,  e  che  abroga   la
          decisione   2000/642/GAI   del   Consiglio   (termine    di
          recepimento: 1° agosto 2021); 
                27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa  all'equilibrio
          tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
          e i prestatori di assistenza  e  che  abroga  la  direttiva
          2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2  agosto
          2022); 
                28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante  modifica  della
          direttiva 2008/106/CE concernente  i  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare e che abroga  la  direttiva
          2005/45/CE  riguardante  il  reciproco  riconoscimento  dei
          certificati rilasciati dagli Stati  membri  alla  gente  di
          mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine   di
          recepimento: 2 agosto 2021); 
                29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   le
          direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per  quanto  riguarda  la
          distribuzione   transfrontaliera   degli    organismi    di
          investimento collettivo (Testo rilevante ai fini  del  SEE)
          (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 
                30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,  che  modifica   la
          direttiva 2009/33/CE relativa alla  promozione  di  veicoli
          puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
          (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di  recepimento:
          2 agosto 2021); 
                31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,  che  modifica  la
          direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza  delle
          infrastrutture  stradali  (termine   di   recepimento:   17
          dicembre 2021); 
                32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  23  ottobre  2019,   riguardante   la
          protezione  delle  persone  che  segnalano  violazioni  del
          diritto dell'Unione (termine di  recepimento:  17  dicembre
          2021); 
                33) direttiva (UE) 2019/1995 del  Consiglio,  del  21
          novembre 2019, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio del 28  novembre  2006  per  quanto  riguarda  le
          disposizioni relative alle vendite a distanza di beni  e  a
          talune cessioni nazionali di beni (termine di  recepimento:
          31 dicembre 2020); 
                34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  27  novembre  2019,   relativa   alla
          vigilanza  prudenziale  sulle  imprese  di  investimento  e
          recante modifica delle  direttive  2002/87/CE,  2009/65/CE,
          2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
          recepimento: 26  marzo  2020,  limitatamente  all'art.  64,
          punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 
                35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
          di obbligazioni garantite e alla vigilanza  pubblica  delle
          obbligazioni  garantite  e  che   modifica   la   direttiva
          2009/65/CE  e   la   direttiva   2014/59/UE   (termine   di
          recepimento: 8 luglio 2021); 
                36) direttiva (UE) 2019/2235 del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto  e
          della direttiva 2008/118/CE  relativa  al  regime  generale
          delle accise per  quanto  riguarda  gli  sforzi  di  difesa
          nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30  giugno
          2022); 
                37) direttiva (UE) 2020/262  del  Consiglio,  del  19
          dicembre 2019, che  stabilisce  il  regime  generale  delle
          accise (rifusione) (termine  di  recepimento:  31  dicembre
          2021); 
                38) direttiva (UE) 2020/284  del  Consiglio,  del  18
          febbraio 2020, che modifica la  direttiva  2006/112/CE  per
          quanto riguarda l'introduzione di  taluni  obblighi  per  i
          prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
          31 dicembre 2023); 
                39) direttiva (UE) 2020/285  del  Consiglio,  del  18
          febbraio  2020,  che  modifica  la  direttiva   2006/112/CE
          relativa al sistema comune d'imposta  sul  valore  aggiunto
          per quanto riguarda  il  regime  speciale  per  le  piccole
          imprese e  il  regolamento  (UE)  n.  904/2010  per  quanto
          riguarda la cooperazione amministrativa  e  lo  scambio  di
          informazioni  allo  scopo   di   verificare   la   corretta
          applicazione del regime speciale  per  le  piccole  imprese
          (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». 
              - La direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio  del  23  ottobre  2018   sulla   lotta   al
          riciclaggio mediante il diritto penale e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 12 novembre 2018, n. L 284. 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del  Codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, Suppl. Straord. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  9  del  codice  penale,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero).  -
          Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli
          precedenti, commette in territorio estero un delitto per il
          quale la legge italiana  stabilisce  la  pena  di  morte  o
          l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre
          anni, e' punito secondo la legge medesima,  sempre  che  si
          trovi nel territorio dello Stato. 
                Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una
          pena restrittiva della liberta' personale di minore durata,
          il colpevole e'  punito  a  richiesta  del  ministro  della
          giustizia ovvero a  istanza,  o  a  querela  della  persona
          offesa. 
                Nei casi  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti,
          qualora  si  tratti  di  delitto  commesso  a  danno  delle
          Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno  straniero,
          il colpevole e'  punito  a  richiesta  del  ministro  della
          giustizia, sempre che l'estradizione di lui non  sia  stata
          conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
          Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
                Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti,  la
          richiesta del Ministro della giustizia  o  l'istanza  o  la
          querela della persona offesa  non  sono  necessarie  per  i
          delitti previsti dagli articoli 320, 321,  346-bis,  648  e
          648-ter.1.». 
              - Il testo dell'art. 240-bis del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 240-bis (Confisca in casi particolari).  -  Nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'art. 444 del codice di procedura  penale,  per
          taluno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis,  del
          codice  di  procedura  penale,  dagli  articoli  314,  316,
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,
          322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere
          delitti previsti dagli articoli 453, 454,  455,  460,  461,
          517-ter e 517-quater, nonche'  dagli  articoli  452-quater,
          452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis,  600-bis,  primo
          comma,  600-ter,  primo  e  secondo  comma,   600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis,  629,  644,
          648,  esclusa  la  fattispecie  di  cui  al  quarto  comma,
          648-bis, 648-ter e 648-ter.1,  dall'art.  2635  del  codice
          civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita'  di
          terrorismo,   anche   internazionale,   o   di    eversione
          dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la  confisca
          del denaro, dei beni o  delle  altre  utilita'  di  cui  il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non
          puo' giustificare la legittima  provenienza  dei  beni  sul
          presupposto che il denaro utilizzato  per  acquistarli  sia
          provento  o  reimpiego  dell'evasione  fiscale,  salvo  che
          l'obbligazione  tributaria  sia  stata   estinta   mediante
          adempimento nelle forme di  legge.  La  confisca  ai  sensi
          delle disposizioni che precedono e'  ordinata  in  caso  di
          condanna o di applicazione della pena su  richiesta  per  i
          reati  di  cui  agli  articoli  617-quinquies,  617-sexies,
          635-bis,  635-ter,  635-quater,  635-quinquies  quando   le
          condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi. 
                Nei casi previsti dal  primo  comma,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui allo stesso comma,  il  giudice
          ordina la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e
          altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
          equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
          per interposta persona.». 
              - Il  testo  dell'art.  648  del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art.  648  (Ricettazione).  -  Fuori  dei  casi   di
          concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare  a
          se' o ad altri un profitto,  acquista,  riceve  od  occulta
          denaro o  cose  provenienti  da  un  qualsiasi  delitto,  o
          comunque si intromette nel farle  acquistare,  ricevere  od
          occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto  anni
          e con la multa da euro  516  a  euro  10.329.  La  pena  e'
          aumentata  quando  il  fatto   riguarda   denaro   o   cose
          provenienti  da  delitti  di  rapina  aggravata  ai   sensi
          dell'art. 628, terzo  comma,  di  estorsione  aggravata  ai
          sensi  dell'art.  629,  secondo  comma,  ovvero  di   furto
          aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis). 
                La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni  e
          della multa da euro  300  a  euro  6.000  quando  il  fatto
          riguarda  denaro  o  cose  provenienti  da  contravvenzione
          punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel
          minimo a sei mesi. 
                La  pena  e'  aumentata  se  il  fatto  e'   commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la
          pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino  a
          euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto
          e la pena della reclusione sino a tre anni  e  della  multa
          sino a euro 800 nel caso di denaro o  cose  provenienti  da
          contravvenzione. 
                Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
          quando l'autore del reato  da  cui  il  denaro  o  le  cose
          provengono non e'  imputabile  o  non  e'  punibile  ovvero
          quando manchi una condizione di procedibilita'  riferita  a
          tale.». 
              - Il testo dell'art. 648-bis del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 648-bis (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso nel  reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce
          denaro, beni  o  altre  utilita'  provenienti  da  delitto,
          ovvero compie in relazione ad  essi  altre  operazioni,  in
          modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
          delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici
          anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto  riguarda
          denaro o cose provenienti  da  contravvenzione  punita  con
          l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel  minimo  a
          sei mesi. 
                La pena e' aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.». 
              - Il testo dell'art. 648-ter del  codice  penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis, impiega  in  attivita'  economiche  o  finanziarie
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto  riguarda
          denaro o cose provenienti  da  contravvenzione  punita  con
          l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel  minimo  a
          sei mesi. 
                La pena e' aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita nell'ipotesi di  cui  al  quarto
          comma dell'art. 648. 
                Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.». 
              - Il testo dell'art. 648-ter.1 del codice penale,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
                «Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio). -  Si  applica  la
          pena della reclusione da due a otto anni e della  multa  da
          euro 5.000 a euro 25.000  a  chiunque,  avendo  commesso  o
          concorso a commettere  un  delitto,  impiega,  sostituisce,
          trasferisce,   in   attivita'   economiche,    finanziarie,
          imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre
          utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto,  in
          modo da ostacolare  concretamente  l'identificazione  della
          loro provenienza delittuosa. 
                La pena e' della reclusione da uno a quattro  anni  e
          della multa da euro 2.500 a euro  12.500  quando  il  fatto
          riguarda  denaro  o  cose  provenienti  da  contravvenzione
          punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o  nel
          minimo a sei mesi. 
                La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
                Si applicano comunque  le  pene  previste  dal  primo
          comma se il denaro, i beni o le altre  utilita'  provengono
          da un delitto commesso con le condizioni o le finalita'  di
          cui all'art. 416-bis.1. 
                Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,  non  sono
          punibili le condotte per cui il denaro, i beni o  le  altre
          utilita' vengono destinate alla  mera  utilizzazione  o  al
          godimento personale. 
                La pena e' aumentata quando  i  fatti  sono  commessi
          nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o  di
          altra attivita' professionale. 
                La pena e' diminuita fino alla meta' per chi  si  sia
          efficacemente adoperato per evitare che le  condotte  siano
          portate a conseguenze ulteriori o per assicurare  le  prove
          del reato e l'individuazione dei beni, del denaro  e  delle
          altre utilita' provenienti dal delitto. 
                Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».